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Il Tribunale di Sulmona ha accolto il ricorso di una docente con disabilità, difesa dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, affermando il diritto alla precedenza nella scelta della sede scolastica, in base alla Legge 68/99 e all’art. 21 della Legge 104/92.
La docente, vincitrice di concorso in Abruzzo e affetta da invalidità superiore ai due terzi, aveva indicato come prima opzione la provincia di residenza. Nonostante la presenza di posti riservati, era stata assegnata a un istituto in un’altra provincia, ultima tra le sue preferenze. Da qui il ricorso d’urgenza, fondato sul mancato rispetto delle normative a tutela dei lavoratori disabili.
La giudice Alessandra De Marco ha chiarito che:
l’invalidità civile (Legge 68/99) è distinta dal riconoscimento di handicap (Legge 104/92);
l’art. 21 della Legge 104 attribuisce alle persone con invalidità superiore ai due terzi il diritto di priorità nella scelta tra le sedi disponibili, anche rispetto all’ordine di graduatoria;
negare tale diritto equivale a vanificare la tutela prevista dalla legge.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione scolastica di assegnare alla docente una sede nella provincia di residenza, secondo le preferenze espresse.
Questa decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che rafforza la tutela dei docenti con disabilità, ribadendo l’obbligo dell’Amministrazione di adottare “accomodamenti ragionevoli” per garantire pari opportunità nel mondo del lavoro.
Assistenza legale per docenti tutelati da Legge 68/99 e 104/92
I docenti che ritengono di aver subito un’ingiustizia nell’assegnazione della sede possono contattare lo Studio Legale Esposito Santonicola per una valutazione del proprio caso via WhatsApp al numero 366 18 28 489.
La docente, vincitrice di concorso in Abruzzo e affetta da invalidità superiore ai due terzi, aveva indicato come prima opzione la provincia di residenza. Nonostante la presenza di posti riservati, era stata assegnata a un istituto in un’altra provincia, ultima tra le sue preferenze. Da qui il ricorso d’urgenza, fondato sul mancato rispetto delle normative a tutela dei lavoratori disabili.
La giudice Alessandra De Marco ha chiarito che:
l’invalidità civile (Legge 68/99) è distinta dal riconoscimento di handicap (Legge 104/92);
l’art. 21 della Legge 104 attribuisce alle persone con invalidità superiore ai due terzi il diritto di priorità nella scelta tra le sedi disponibili, anche rispetto all’ordine di graduatoria;
negare tale diritto equivale a vanificare la tutela prevista dalla legge.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione scolastica di assegnare alla docente una sede nella provincia di residenza, secondo le preferenze espresse.
Questa decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che rafforza la tutela dei docenti con disabilità, ribadendo l’obbligo dell’Amministrazione di adottare “accomodamenti ragionevoli” per garantire pari opportunità nel mondo del lavoro.
Assistenza legale per docenti tutelati da Legge 68/99 e 104/92
I docenti che ritengono di aver subito un’ingiustizia nell’assegnazione della sede possono contattare lo Studio Legale Esposito Santonicola per una valutazione del proprio caso via WhatsApp al numero 366 18 28 489.